L’articolo 9 del T.U. immigrazione (d.lgs. 286 del 1998), che disciplinava in passato la carta di soggiorno, è stato modificato, a seguito del recepimento da parte dell’Italia della direttiva europea n. 109 del 2003 (mediante il D.Lgs. n. 3 del 2007), che ha introdotto il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e prevede che “lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.”
In alcuni casi, l’Amministrazione interpretando la direttiva in maniera restrittiva non rilascia, al familiare dello straniero che ha maturato il requisito per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lo stesso titolo di soggiorno se, anche il familiare non risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni. Il requisito della permanenza in Italia per almeno 5 anni ha origine dalla stessa direttiva europea che al punto sei del preambolo prevede che “La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione.”
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte (sentenza n. 1129 del 27 ottobre 2011), ribalta però tale interpretazione restrittiva. I Giudici amministrativi hanno ritenuto che, ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente e alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta dalla norma, per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo.
24 Novembre 2011
CARTA DI SOGGIORNO. PER I FAMILIARI NON SERVONO CINQUE ANNI DI RESIDENZA