Il Ministero delle Politiche Agricole, con la n. 6465 del 15.0.3.2016, ha chiarito i rapporti che sussistono tra azienda agricola ed il contoterzista, circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 150/2012 e dal PAN
(Piano di Azione Nazionale per l’utilizzo razionale dei prodotti fitosanitari).
La circolare ministeriale individua la possibilità di delegare totalmente o parzialmente le attività connesse all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, vale
a dire: ritiro dei prodotti fitosanitari presso il distributore – stoccaggio dei prodotti fitosanitari – distribuzione dei prodotti fitosanitari – smaltimento dei relativi imballaggi. In caso di delega totale in azienda può non essere presente alcun soggetto provvisto di abilitazione (patentino) per fitosanitari. In caso di delega parziale in azienda è necessario che qualcuno, ovvero il titolare dell’impresa, il coadiuvante, il dipendente o il familiare, sia provvisto di abilitazione (patentino) per fitosanitari.
In virtù della Circolare Ministeriale, potrebbe essere esteso l’utilizzo della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all’interno dell’azienda agricola (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell’azienda.
Allo stesso modo potrebbe essere ritenuta applicabile la possibilità di delega anche nei confronti di un’altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.
2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli produttori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera e di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.lgs 150/2012.
3 Maggio 2016
COMUNICATO N. 15