LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
MISURE DI DIRETTO INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO
Pubblicazione dei dati in materia di alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano - Articolo 43-bis
L’emendamento approvato durante l’iter di conversione, proposto e sostenuto da Coldiretti, introduce un obbligo semestrale di pubblicità e diffusione di informazioni da parte del Ministero della salute, al fine di rendere immediatamente accessibili ai consumatori le informazioni sugli alimenti. La disposizione in commento obbliga in particolare il Ministero della salute a rendere disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione “Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati, raccolti e comunque detenuti, relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano, provenienti dai Paesi dell’Unione europea ovvero da Paesi terzi. La pubblicazione deve comprendere i dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
Modifiche al Testo Unico del Vino- Articolo 43-ter
L’articolo reca alcune modifiche alla disciplina sulla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (legge n. 238 del 2016, c.d. Testo Unico del Vino).
Misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori- Articolo 43-quater
La norma modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2001 (cosiddetta “legge sull’autoimprenditorialità”) prevedendo in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile la concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per gli investimenti della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
Il testo previgente alla modifica dell’articolo 10 prevedeva la concessione di mutui agevolati di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; in alternativa, solo per le Regioni del Mezzogiorno, era prevista (cfr. articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2017) la concessione del contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati, a tasso zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Con la modifica in commento viene estesa all’intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.
Si evidenzia che la Relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziate con il citato decreto-legge n. 91 del 2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse già stanziate e già trasferite all'ISMEA in attuazione del citato decreto legislativo n. 185 saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento.
Semplificazione in agricoltura -Articolo 43
Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotti alcuni commi aggiuntivi all’articolo 43, il cui contenuto è di seguito sintetizzato:
- comma 4-bis: in caso di coltivazione con metodo biologico delle culture arboree su terreni di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso riscontrato dall’organismo di controllo e attribuibile alla contaminazione da suolo non dà luogo ad irrogazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Specifiche soglie di presenza di acido solforoso possono esser stabilite con decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- commi 7-bis e 7-ter: è riconosciuta la facoltà alle imprese agricole esercenti attività agrituristiche di indicare il luogo di produzione dei prodotti agricoli e agroalimentari e degli alimenti somministrati nell’esercizio delle attività agrituristiche; analogamente si dispone la facoltà per gli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande di indicare nelle liste delle vivande il luogo di origine e produzione delle materie prime e le caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione delle vivande nonché dei metodi di lavorazione utilizzati; nel caso di prodotti di provenienza da un Paese estero, possono essere indicate le informazioni relative al produttore o all’importatore (nome, ragione sociale, marchio, sede legale);
- comma 7-quater: per le produzioni che aderiscono al “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli standard internazionali di sostenibilità in base è consentito derogare alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci che devono essere riportate in etichetta, fermo restando il divieto di deroga ai requisiti inderogabili previsti dall’articolo 31, par. 3, del Reg. n.1107/2009 relativi a: a) la dose massima per ettaro relativamente a ciascuna applicazione; b) il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto; c) il numero massimo di applicazioni possibili all'anno.
ALTRE MISURE DI INTERESSE
Verifiche antimafia e protocolli di legalità – articolo 3
Tra gli adempimenti che maggiormente incidono in termini di carico burocratico sullo svolgimento delle attività delle imprese vi sono quelli afferenti alla produzione della documentazione antimafia.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 76, come modificato in sede di conversione, conseguentemente e condivisibilmente, prevede che fino al 31 dicembre 2021, in via generale e preventiva, ricorra il caso d’urgenza che consente, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, di accedere ai predetti benefici senza acquisizione dell’informativa antimafia e, naturalmente, subordinando le erogazioni in parola a condizione risolutiva. In particolare, i soggetti pubblici tenuti alle verifiche antimafia revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti dei quali sono parte, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti delle utilità conseguite, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.
Sempre fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
E’ demandato ad un decreto del Ministro dell’Interno l’onere di individuare ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Si evidenzia che al fine di contemperare le esigenze di celerità procedimentale con la necessaria tutela della legalità dell’azione amministrativa si prevede che il Ministero dell’interno possa sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere e disciplinare convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia.
I protocolli in parola possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, al fine di prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché per determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi.
Di rilievo la previsione di una peculiare potestà sanzionatoria in capo alle stazioni appaltanti che devono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto stipulato a seguito dell’esperimento della procedura di selezione.
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia - Articolo 10
L’articolo 10 modifica in diverse parti il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) al fine di semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Si illustrano di seguito alcune modifiche della disciplina urbanistica considerate rilevanti anche per il settore agricolo:
- Il comma 1, lettera b) interviene sull’ambito applicativo della disciplina in tema di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia”, modificandone le definizioni. In particolare, vengono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento di ristrutturazione può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono, inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
- Sono apportate modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza escludendo, nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, il vincolo del medesimo sedime e volume dei manufatti (articolo 10, comma 1, lettera a));
- viene modificata la definizione degli “interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire”, di cui all’articolo 10, comma 1, lett. c) del citato d.P.R. n. 380. In base al testo previgente erano definiti tali quelli “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”. La nuova formulazione espunge il riferimento alle modifiche dei prospetti, con l’effetto che gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a permesso di costruire (ma al diverso titolo abilitativo della SCIA, ai sensi dell’articolo 22 del citato d.P.R. n. 380). Tuttavia, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la nuova formulazione richiede il permesso di costruire per gli interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o della sagoma (comma 1, lett. e);
- si dispone la riduzione del 20 per cento degli oneri di costruzione, di cui all’articolo 14, comma 4-bis, del citato d.P.R. n. 380, per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo; è riconosciuta la facoltà dei Comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso (comma 1, lett. h)).
Semplificazioni procedimentali – articoli 12, 13 e 14
L’articolo 12 del decreto-legge n. 76, come modificato in corso di conversione, introduce numerose modifiche alla nota legge n. 241 del 1990 recante la disciplina generale del procedimento amministrativo.
Tra le più rilevanti innovazioni si segnala l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 1 della legge n. 241 cit. che impone l’osservanza dei principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. La disposizione, evidentemente, non ha il valore di mero indirizzo, ma si presta a produrre effetti sensibili, ad esempio, nell’ambito dell’esecuzione delle concessioni-contratto che sono strumenti ampiamente utilizzati nel rapporto tra imprese ed Amministrazione.
Inoltre, sempre ai sensi dell’articolo 12, la nota sezione dei siti internet istituzionali degli enti pubblici denominata “Amministrazione Trasparente” dovrà riportare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.
Nell’ottica del perseguimento di un’effettiva certezza dell’esito del procedimento amministrativo l’articolo 12 del decreto n. 76 cit., intervenendo con ulteriori modifiche alla legge n. 241 del 1990, prevede che le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta ed agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi o successivamente al termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990 nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti emanati a seguito dell’inoltro di una SCIA, sono inefficaci, ferma restando la possibilità di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione procedente.
L’articolo 13 del decreto n. 76 cit. prevede che fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 241 cit., è in facoltà delle Amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata e le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni. L’Amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole Amministrazioni, una riunione telematica di tutte le Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Si considera, in ogni caso, acquisito l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione telematica ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
L’articolo 14 del decreto n. 76 cit. dispone, con norma del tutto innovativa, che al fine di disincentivare l’introduzione di nuovi oneri regolatori, per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri in parola, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile.
La detraibilità in questione necessita, naturalmente, della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un’idonea copertura finanziaria a mezzo di specifica norma di legge.
Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo deve essere inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 14 novembre 2005, n. 246.
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque – articolo 63
L’articolo 63 in esame ha subito sensibili modifiche, in sede di conversione, rispetto a quanto riportato nel primo commento di cui alla citata mail prot. n. 332/AS. Ferme restando le finalità perseguite dalla disposizione in ordine al miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, la fase attuativa della stessa si caratterizza, alla stregua della legge di conversione, da una maggiore complessità in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni dovrà elaborare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 76 cit. un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030.
E’ confermata la bipartizione del programma in due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali.
La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
Inoltre, l’articolo 63 in esame, in virtù delle modifiche intervenute in fase di conversione, prevede che nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori, privilegiando, comunque, “soluzioni di insaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità”.
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra p.a., imprese e professionisti - Articolo 37
Al fine di realizzare compiutamente il processo di transizione digitale nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, il comma 1 dell’articolo 37 dispone che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a comunicare - se non hanno già provveduto a tale adempimento - al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale (già PEC) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter2 del cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’omessa indicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 da parte delle imprese di cui sopra, o da parte di quelle il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi da 103 a 1032 euro), in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore (comma 1, lett. b)).
Il comma 2 stabilisce che, per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese e che non indicano il proprio domicilio digitale, l’ufficio del registro delle imprese, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Diversamente, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato all’ufficio del registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale, sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 20203. Queste ultime imprese e quelle il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, che non provvedono entro il 1° ottobre 2020 alla comunicazione, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile (sanzione pecuniaria da 10 a 516 euro), in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.