I produttori e consumatori di energie elettrica da fonti rinnovabili sono esenti dal pagamento delle accise sull’energia elettrica. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Dogane, con una nota nella quale si spiega che, con l’articolo 4, comma 10 del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, è stata abrogata la norma che aveva introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, art.6 D L 511/1988.
Se non saranno più tenuti al pagamento dell’addizionale dell’accisa, gli interessati avranno comunque l’obbligo di inviare annualmente la dichiarazione annua di consumo entro il 31 marzo all’Agenzia delle Dogane. È soppressa quindi anche nei comuni delle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano l'addizionale sull'elettricità.
Già il 5 gennaio 2012, con la nota 800/R.U la stessa Agenzia aveva dato istruzioni circa la soppressione dell'addizionale “comunale”, art. 2, comma 6 del D.lgs 23/2011, e la soppressione dell'addizionale “provinciale” esclusivamente nelle Regioni a Statuto ordinario, art.18, comma 5, del D.lgs 68/2011.
Se dal conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l'anno 2011 si dovesse determinare una posizione debitoria per il contribuente, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli effettivi destinatari del versamento; se, invece, si dovesse determinare una posizione creditoria, la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi beneficiari del versamento.
Il versamento o l'istanza di rimborso riguarderà: i comuni, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettere a) e b); le province, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (art. 6 D.L. 511/1988, comma 1, lettera c) per forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW; l'erario, nel caso di addizionale all'accisa sull'energia elettrica relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW o nel caso di energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio (art. 6, comma 4 D.L 511/1988). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.fattoriedelsole.org/
29 Marzo 2012
Niente pagamento delle addizionali per i produttori di energia elettrica da rinnovabili